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COME FARE PER
Imposta comunale sulla pubblicita'
Descrizione:
L'imposta di pubblicità è dovuta da chiunque effettui la pubblicità nel territorio del Comune, tramite:
insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni o altri mezzi similari nonché le pubblicità effettuate a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci con aeromobili in forma ambulante e a mezzo di apparecchi sonori.
Come Fare:
I titolari degli impianti pubblicitari attraverso cui viene diffuso il messaggio pubblicitario dovrà corrispondere l'imposta di pubblicità.
E' obbligato in solido al pagamento del tributo, il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati.
L'imposta di pubblicità è commisurata alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi contenuti.
Al fine di poter effettuare la pubblicità con i mezzi sopra descritti, è necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione, da presentare all'ufficio competente.
Il calcolo dell’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta e’ calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo’ essere circoscritto il mezzo stesso.
Il soggetto passivo e’ tenuto, prima di iniziare la pubblicità’, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità’ e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione.
La dichiarazione della pubblicità’ annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)
Riferimenti Normativi:
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